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Nella seconda parte dello studio, realizzato da una nostra lettrice sulla condizione della donna nel 1500 a Bevagna, si analizzano quattro capitoli che regolano lโ€™attivitร  lavorativa esercitata dalle donne, le quali venivano sottoposte dal podestร  al vincolo del giuramento.

Il capitolo XVIII fornisce disposizioni, compensi e sanzioni relativi ai fornarii et fornarie Terre Mevanie, il capitolo XLI stabilisce le norme di comportamento per le panettiere e per chi vende il pane, si prosegue al capitolo XLII con il settore delle pizzicarole e infine il capitolo CLXXVIII tratta dello stipendio delle tessitrici.

Il lavoro della donna era dunque indirizzato alla produzione e al commercio di cibi e tessuti, tra i pochi ad essere retribuiti. La fornaria, la panifocula, la piรงicarella e la textrix rappresentavano il prolungamento dellโ€™attivitร  domestica, riservata unicamente alle donne, le quali riuscivano cosรฌ, sebbene in una posizione subalterna, a inserirsi nella vita economica. Inoltre sembra abbastanza evidente che in questi settori lavorativi gli obblighi e le pene tra esercenti uomini e donne erano le stesse, ma a questโ€™ultime non venivano riconosciuti, in linea di massima, gli stessi livelli salariali e le stesse opportunitร  di associazione. Inoltre, un dato che ricorre spesso per queste categorie di lavoratrici era il divieto di esercitare lโ€™attivitร  lavorativa con la rocca alla cintura, di filare con essa, tenere bambini in braccio o nella culla accanto a sรฉ.ย  Risulta probabile che il filare era, come sostengono le storiche Casagrande e Nico Ottaviani, ยซuna sorta di sfondo lavorativo costanteยป a queste attivitร .

Statuto di Bevagna del 1500

Direttive sulla prostituzione

Tra i lavori femminili presi in considerazione dallo statuto, cโ€™รจ anche quello della prostituzione, considerato tra tutti il meno decoroso, regolamentato al capitolo CXCIII, dove viene fissato il luogo di esercizio del mestiere. In esso veniva stabilito che alle pubbliche meretrici non era consentito stare nella via che si trova tra la vigna Nicole Antelutii e la proprietร  della chiesa di San Vincenzo e nel distretto di Bevagna, se non verso Foligno fuori dai confini stabiliti. Colei che avesse trasgredito sarebbe stata punita, dal podestร  o dai suoi collaboratori, per direttissima con una multa di 10 soldi e fustigata per tutta Bevagna. Nei confronti dellโ€™attivitร  del meretricio, lโ€™atteggiamento della societร  medievale era abbastanza ambiguo; infatti, anche se il fenomeno non fu mai visto di buon occhio, come si poteva desumere dalle numerose leggi che tentavano di contrastarlo per tutelare il decoro cittadino e la salvaguardia delle donne di buona fama, restava comunque sempre tollerato. A testimoniare la loro emarginazione, non solo urbanistica ma anche sociale, per le prostitute facevano eccezione alcune leggi suntuarie; infatti i divieti che in genere venivano imposti alle donne di buona fama potevano essere da esse disattesi. Era concesso loro di truccarsi, di indossare abiti e gioielli, in particolare gli orecchini, senza alcun limite o regole e senza rispettare quel che si imponeva invece alle donne di buon costume. In realtร  queste libertร  erano un segno distintivo del loro status e dunque uno strumento di emarginazione; รจ noto come in alcune cittร , potevano farsi vedere solo di sabato, giorno in cui si svolgeva il mercato, con lโ€™obbligo di indossare un cappello con un sonaglio che desse una connotazione immediata alla loro identitร .

Si cambia decisamente argomento nel capitolo XXXIII del terzo libro dove si stabiliscono le norme di tutela a favore delle donne povere. In esso si dichiara che nessuna donna che non abiti con un maschio di almeno quattordici anni e che possiede beni per un valore di 100 libbre di denaro, sia costretta a partecipare alle spese per i lavori del comune o alla custodia della Terra di Bevagna, o ad andare nellโ€™esercito, nรฉ sia soggetta ad alcunโ€™altra incombenza. Nel capitolo C si prosegue con una norma di ordine pubblico che negava il permesso di uscire di notte dal primo maggio al primo novembre nรฉ, in qualsiasi altro periodo dellโ€™anno, dopo il terzo suono della campana, fino al suono che annuncia il giorno. Fanno eccezione le donne che portano il pane al forno o che vanno a visitare i malati, le fornaie o le levatrici, chi va a spegnere incendi o tutte coloro che si recano alla vendemmia. Chi trasgredisce deve essere condannato a pagare ogni volta al comune una multa di 10 soldi di denaro, da sottrarre alla propria dote.

 

Mercato delle Gaite, foto by Facebook

La dote

Il capitolo CLVII interessa nuovamente i beni dati in dote alla donna. Si stabilisce il principio secondo cui i poderi ceduti in dote alle donne sposate fuori Bevagna, debbono essere conservati integri e il comune potrร  ricevere da essi giovamento nelle imposte e nelle collette; per questo si ordina che i beni, cioรจ le case, le terre, i possedimenti non potranno essere venduti, alienati o pignorati senza avere lโ€™espressa licenza ed il consenso di sei consanguinei o di chi ha un vincolo di parentela con le donne, fino al terzo grado. Chiudono questa analisi dei capitoli del terzo libro riguardanti la condizione femminile due rubriche che si inseriscono nellโ€™ambito delle norme suntuarie.

Il primo capitolo a cui si fa riferimento รจ il CLII dove si danno disposizioni su ciรฒ che la donna in lutto deve indossare. Viene dichiarato che nessuna donna, in occasione della morte di qualcuno potrร  dismettere i propri panni e gli ornamenti nรฉ dopo un mese, nรฉ dopo quindici giorni dalla stessa, sotto pena di 100 soldi per ogni infrazione, a eccezione della madre, moglie, sorella, nipote carnale o cognato. Nel CLXXXIX si dispone che nessuna donna, sposata a Bevagna o nel suo distretto, di qualsiasi condizione sociale, potrร  portare il corredo in pezze tessute in testa o sul dorso.

Non potrร  avere il corredo infilato nelle stesse pezze tessute, cucito o tessuto insieme, andando oltre la quantitร  o il valore di 100 soldi e oltre, nรฉ abbia la presunzione di farlo, sotto pena di 25 libbre di denari da detrarre dalla propria dote a ogni trasgressione. Vari furono i governi cittadini che si diedero, soprattutto nel tardo medioevo, una legislazione suntuaria per disciplinare le spese e i lussi, ma il piรน delle volte, non attenuarono la passione di donne e uomini per vesti e ornamenti ricercati. Una delle maggiori occasioni che richiedeva lโ€™obbligo di esibire il lusso quanto piรน possibile era la cerimonia del matrimonio, rito sociale di rilevanza sempre piรน centrale, dove lโ€™attenzione collettiva era ai massimi livelli. Se il corredo esibito dalla sposa in occasione delle nozze era il simbolo di quanto fosse distinta e decorosa la propria casata dโ€™origine, non da meno erano gli abiti elargiti dal marito che rappresentavano un pegno della rispettabilitร  che avrebbe ricevuto nella sua nuova famiglia. Inoltre era tradizione che le due parti si scambiassero doni reciproci e ovviamente ciascuna di esse voleva prevalere sullโ€™altra per far risaltare il proprio stato sociale. La sposa entrava nella casa del marito portandosi dietro tuniche, sopravvesti, maniche, separate dagli abiti per essere cambiate a proprio piacimento, veli, cappelli, scarpe, pantofole, gioielli, borse ed altri piccoli accessori. Quando il corredo cominciรฒ sempre piรน ad assumere un ruolo di prestigio sociale per la famiglia, crebbe in dimensioni e complessitร  fino a sostituire il denaro liquido della dote, causando oltre a numerose disapprovazioni, lโ€™intervento di una normativa volta a frenare la nuova tendenza. Infatti, mentre il denaro avrebbe potuto essere utile per le spese affrontate per il matrimonio o per la futura famiglia, le stoffe del corredo sarebbero state soggette alla volubilitร  e allโ€™esasperata mutevolezza della moda che faceva diventare il corredo prematuramente obsoleto e gli abiti, beni non durevoli, non sarebbero stati utili neanche per essere donati alle figlie. Se dunque la moglie avesse seguito la moda che diveniva sempre piรน variabile, avrebbe potuto distruggere in brevissimo tempo il patrimonio spettante agli eredi, trascinando la famiglia alla rovina economica. Anche la Chiesa aveva affrontato la polemica contro le donne che usavano trucchi e abiti troppo sfarzosi in molti testi della letteratura didattica e pastorale dalla fine del secolo XII fino a tutto il XV. La donna truccata e vestita sfarzosamente privilegiava lโ€™esterioritร  e dunque la cura del corpo a quella dellโ€™anima virtuosa, andando contro quello che era lโ€™equilibrio richiesto da Dio. Lโ€™eccessiva cura esteriore andava dunque necessariamente ridotta con una dura e tenace opera di controllo e repressione, in certi casi vietando il trucco e raccomandando alle donne un adeguato abbigliamento.

 


La prima parte

Quello che vi proponiamo oggi รจ la prima parte – ne seguiranno altre – di uno studio fatto da una nostra lettrice sulla condizione della donna nel 1500 a Bevagna.

A dieci anni dalla mia laurea, ricordo ancora quanto fui incuriosita dalla pubblicazione dello Statuto del Comune di Bevagna e ciรฒ che mi spinse a intraprenderne la lettura. Sapere e immaginare come potesse essere la vita bevanate nel lontano Medioevo, nei luoghi dove, figlia del Mercato delle gaite, sono nata, cresciuta e ancora vivo, mi colpรฌ particolarmente. Quello che ho avvertito mentre mi addentravo nella lettura รจ stata lโ€™attenzione estrema, regolata dal buon senso, che i governanti ponevano verso i singoli aspetti della vita cittadina. Man mano che la lettura procedeva, il mio interesse si รจ concentrato soprattutto sui capitoli dedicati alla categoria delle donne, e ho deciso di farne materia di approfondimento e studio per la mia tesi di laurea.
Il testo originale dello statuto risale alla prima metร  del Trecento circa e a noi รจ pervenuto in due copie, entrambe conservate presso lโ€™Archivio storico comunale di Bevagna. La prima รจ un codice membranaceo manoscritto che comprende una trascrizione datata 1500, redatta durante il pontificato di papa Alessandro VI ed emendata dal giureconsulto Giovanni Pantaleoni che contiene tre redazioni precedenti: la prima, antecedente il pontificato di Martino V; la seconda, rinnovata grazie a Tommaso Matteucci; la terza, ricompilata al tempo di Martino V.

La seconda copia, inserita in un codice cartaceo manoscritto e commissionata allโ€™abate Rinaldo Santoloni dalla Congregazione del Buon Governo, risale al 1794 ed รจ il risultato della ricostruzione e rilettura della copia cinquecentesca su cui lo statuto edito nel 2005 si basa.
Il testo รจ suddiviso in cinque libri (uffici, cause civili, cause straordinarie, cause criminali, danni dati), per un totale di 431 capitoli e i capitoli relativi alle donne sono racchiusi precisamente nel secondo, nel terzo e nel quarto libro.

Le donne nel libro delle cause civili

Nel secondo libro, quello delle cause civili, sono quattro i capitoli dello statuto riguardanti alcuni aspetti della sfera femminile: si parla di dote e testamenti. La dote rappresentava lโ€™unico modo con cui veniva conferita alle donne una parte del patrimonio della famiglia dโ€™origine, parte che era comunque destinata a essere amministrata dai mariti per tutta la durata del matrimonio. Inoltre, come stabilito nel capitolo XVIII, qualora sopraggiunga la morte prematura di una donna sposata senza figli, la terza parte della dote della moglie deceduta dovrร  rimanere al marito come compensazione alle spese affrontate per il matrimonio.
Il capitolo XIX dello statuto definisce il modello di comportamento da rispettare da parte di tutte quelle donne a cui รจ stata elargita una dote e che decidono di entrare in monastero. La norma da seguire dichiara che dal momento in cui esse entrano in monastero, qualora non dovesse esserci il consenso del padre, automaticamente saranno costrette a rinunciare a ogni diritto sulla dote.
Si prosegue sulla stessa linea anche nel capitolo XX dove si evidenzia lโ€™obbligo e la riconoscenza che la figlia deve avere nei confronti della famiglia, proprio perchรฉ allโ€™epoca la dote veniva riconosciuta come un privilegio per la donna che, nella maggior parte dei casi, non godeva di alcun diritto. Viene infatti sottolineato che, qualora fossero ancora in vita figli maschi, fratelli o nipoti carnali, alla donna dotata non รจ concesso chiedere altro, se non ciรฒ che le veniva lasciato nel testamento. Il capitolo XXI notifica la norma secondo cui i testamenti delle donne sono sotto la tutela paterna. Il contesto familiare pone dunque limiti allโ€™azione femminile anche in materia giuridica; infatti viene stabilito che la donna che ha ricevuto la sua dote dal padre, dovrร  avere il consenso di questโ€™ultimo nel caso in cui decidesse di delegare, lasciare o sostituire il suo erede nel testamento.

 

Continua…


Bibliografia:

M. Bellomo, Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale, Milano 1961
M. Bellomo, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne, Torino 1970
Casagrande, La donna custodita, in Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo, G. Duby e M. Perrot, a cura di C. Klapisch-Zuber, Bari 1998
Casagrande, Donne nel Medioevo. A moโ€™di conversazione, in Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni, a cura di G. Casagrande, Perugia 2005
Casagrande e M. G. Nico Ottaviani, Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria, in Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni, a cura di G. Casagrande, Perugia 2005
Casagrande e M. Pazzaglia, Bona mulier in domo, in Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni, a cura di G. Casagrande, Perugia 2005
Chabot I. Risorse e diritti patrimoniali, in Il lavoro delle donne, a cura di A. Groppi, Bari 1996
T. Guerra Medici, I diritti delle donne nella societร  altomedievale, Napoli 1986
M. T. Guerra Medici, Lโ€™aria di cittร . Donne e diritti nel comune medievale, Napoli 1996
Klapisch-Zuber, La donna e la famiglia, in Lโ€™uomo medievale, a cura di J. Le Goff, Bari 1993
G. Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze, Torino 1996
G. Muzzarelli, Guardaroba medievale. Vesti e societร  dal XIII al XVI secolo, Bologna 1999
Owen Hughes, Le mode femminili e il loro controllo, in Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo, G. Duby e M. Perrot, a cura di C. Klapisch-Zuber, Bari 1998
G. Piccinni, Le donne nella vita economica, sociale e politica dellโ€™Italia medievale, in Il lavoro delle donne, a cura di A. Groppi, Bari 1996
Regni, Le donne nelle fonti fiscali: prime note, in โ€œAnnali della Facoltร  di Lettere e filosofia. 2. Studi Storico โ€“ Antropologiciโ€, n. s. XVII โ€“ XVIII (1993/1994 โ€“ 1994/1995)
Rosi, Donne attraverso le carte dellโ€™Abbazia di S. Croce di Sassovivo (1023-1231), in โ€œAnnali della Facoltร  di Lettere e filosofia. 2. Studi Storico โ€“ Antropologiciโ€, n. s. XVII โ€“ XVIII (1993/1994 โ€“ 1994/1995)
Rossiaud, La prostituzione nel medioevo, Bari 1984